Condizioni d'uso (Condizioni generali d'uso del sito web)
CONDIZIONI GENERALI DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Rebecca Real Estates by ME Homes d.o.o.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Le presenti Condizioni Generali di Mediazione (di seguito: Condizioni) disciplinano il rapporto commerciale tra l'agenzia immobiliare Rebecca Real Estates by ME Homes d.o.o. za nekretnine, usluge i turističku agenciju, Varaždinska ulica – Via Varaždin 1, 52100 Pola (Pula), Croazia, Partita IVA: 03767045747 (di seguito: Agenzia) e il cliente (persona fisica o giuridica). Con la firma del contratto di mediazione, il cliente conferma di aver preso visione delle presenti Condizioni e di accettarle.
Articolo 2.
Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di mediazione stipulato tra l'Agenzia e il cliente.
Articolo 3.
I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali sono definiti dalla Legge sulla mediazione immobiliare e hanno i seguenti significati:
Mediatore – agenzia immobiliare Rebecca Real Estates by ME Homes d.o.o., Varaždinska ulica – Via Varaždin 1, 52100 Pola, P.IVA: 03767045747.
Cliente – persona fisica o giuridica che stipula un contratto di mediazione con il mediatore (venditore, acquirente, locatore, conduttore, ecc.).
Mediazione immobiliare – tutte le attività del mediatore immobiliare volte a mettere il cliente in contatto con un terzo al fine di negoziare e concludere atti giuridici relativi a un determinato immobile (compravendita, locazione, affitto, permuta, ecc.).
Terzo – persona che il mediatore cerca di mettere in contatto con il cliente.
Provvigione di mediazione – importo che il cliente è tenuto a corrispondere al mediatore per i servizi di mediazione.
CONTRATTO DI MEDIAZIONE
Articolo 4.
Con il contratto di mediazione, l'Agenzia si impegna a trovare e mettere in contatto con il cliente una terza persona ai fini della negoziazione e della conclusione di un determinato atto giuridico, e il cliente si impegna a corrispondere all'Agenzia la provvigione concordata una volta concluso tale atto.
Il contratto di mediazione viene stipulato tra l'Agenzia e il cliente in forma scritta. Il contratto deve contenere tutte le informazioni rilevanti sull'immobile e sugli obblighi di entrambe le parti, indicate in modo preciso, veritiero e completo.
Il contratto di mediazione viene stipulato di norma per la durata di un anno e si rinnova per lo stesso periodo fino alla vendita o alla locazione dell'immobile, ovvero fino alla disdetta scritta da parte di uno dei contraenti, salvo diverso accordo.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL MEDIATORE
Articolo 5.
Con la firma del contratto di mediazione, l'Agenzia si impegna a:
1. stipulare un contratto di mediazione con il cliente in forma scritta;
2. adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il cliente una terza persona ai fini della conclusione dell'affare mediato;
3. informare il cliente sul prezzo medio di mercato di un immobile similare;
4. esaminare i documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sull'immobile oggetto del contratto;
5. adottare le misure necessarie per presentare l'immobile sul mercato e pubblicizzarlo nei modi stabiliti dall'Agenzia;
6. consentire a terzi di visionare l'immobile;
7. proteggere i dati personali del cliente e, su richiesta scritta dello stesso, trattare le informazioni sull'immobile come segreto commerciale;
8. informare il cliente di tutte le circostanze rilevanti per l'affare previsto, a conoscenza dell'Agenzia;
9. mediare nelle trattative e adoperarsi per il raggiungimento della conclusione dell'atto giuridico;
10. partecipare alla conclusione dell'atto giuridico (procedure precontrattuali e contrattuali);
11. partecipare alla consegna dell'immobile;
12. qualora l'oggetto del contratto sia un terreno, verificarne la destinazione d'uso in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
Articolo 6.
Il mediatore è tenuto a mantenere il segreto commerciale su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di mediazione relative al cliente o all'immobile per cui viene svolta la mediazione.
La violazione dell'obbligo di mantenimento del segreto commerciale obbliga il mediatore a risarcire il danno causato dalla sua divulgazione o inosservanza.
L'obbligo di mantenimento del segreto commerciale non si considera violato qualora il mediatore divulghi informazioni alle persone con cui cerca di mettere in contatto il cliente, nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mediazione.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Articolo 7.
Con la firma del contratto di mediazione, il cliente si impegna in particolare a:
1. informare il mediatore di tutte le circostanze rilevanti per la mediazione, fornirgli informazioni accurate sull'immobile e, se in possesso dell'immobile, presentare al mediatore il permesso di localizzazione, di costruzione o di uso, o altra prova adeguata della conformità giuridica dell'immobile, nonché le prove dell'adempimento degli obblighi nei confronti di terzi;
2. presentare al mediatore i documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sull'immobile e informarlo di tutti i gravami iscritti e non iscritti sull'immobile;
3. garantire al mediatore e a qualsiasi terzo interessato la possibilità di visionare l'immobile;
4. al momento della conclusione dell'atto giuridico mediato o del contratto preliminare, corrispondere al mediatore la provvigione concordata, salvo diverso accordo;
5. se espressamente concordato, rimborsare al mediatore le spese aggiuntive sostenute durante la mediazione che superano i costi ordinari della mediazione;
6. informare il mediatore, per iscritto o verbalmente, di tutte le variazioni relative all'oggetto della mediazione.
Il cliente non è tenuto ad avviare trattative con una terza persona né a concludere un atto giuridico. Eventuali clausole contrarie sono nulle. Il cliente è tenuto al risarcimento del danno qualora non abbia agito in buona fede e deve rimborsare al mediatore tutte le spese sostenute durante la mediazione, entro il limite dell'importo della provvigione.
PROVVIGIONE DI MEDIAZIONE
Articolo 8.
Il mediatore ha diritto alla provvigione per la mediazione nell'acquisto, nella vendita, nella permuta e nella locazione di immobili, nell'importo concordato nel contratto di mediazione.
Articolo 9.
Il diritto alla piena provvigione di mediazione matura immediatamente alla conclusione del primo atto giuridico tra le parti contraenti (contratto preliminare o contratto principale di compravendita). Sull'importo della provvigione viene applicata l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Articolo 10.
La provvigione di mediazione addebitata all'acquirente per i servizi di mediazione nell'acquisto di un immobile ammonta al 3% del prezzo di acquisto, o ad altro importo liberamente concordato nel contratto di mediazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 11.
1. Il contratto di mediazione si risolve allo scadere del termine concordato, ovvero per disdetta o recesso da parte di uno dei contraenti, con obbligo di comunicazione scritta o verbale all'altra parte.
2. Alla scadenza del contratto, le parti non vantano ulteriori pretese reciproche.
3. Qualora il cliente concluda un atto giuridico con una persona presentata dal mediatore entro un anno dalla risoluzione del contratto, periodo durante il quale il mediatore era attivamente impegnato nella mediazione, il cliente è tenuto a corrispondere al mediatore la piena provvigione, salvo diverso accordo.
COLLABORAZIONE CON ALTRE AGENZIE
Articolo 12.
L'Agenzia è disponibile a collaborare con altre agenzie immobiliari che rispettano i principi etici fondamentali, che escludono la presentazione di informazioni false, la denigrazione di altre agenzie in qualsiasi forma, la valutazione irrealistica degli immobili e l'esclusione di altre agenzie dal mercato al fine di acquisire affari a loro scapito.
La collaborazione reciproca tra agenzie si basa sul Codice Etico dei Mediatori Immobiliari.
DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti Condizioni Generali si applicano dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.
In caso di controversie derivanti dal contratto di mediazione immobiliare, le parti cercheranno in primo luogo una soluzione amichevole. Qualora la mediazione fallisca, le parti accettano la giurisdizione del Tribunale Civile Municipale di Pola.
Contatto: [email protected] | 099 392 1442
Varaždinska ulica – Via Varaždin 1, 52100 Pola, Croazia
P.IVA: 03767045747
